Noi di Natural Pallet S.r.l. riusciamo a produrre dai residui di lavorazione un sotto prodotto dedicato alla produzione di energia rinnovabile: il CIPPATO di legno.
Siamo iscritti al Registro Produttori di Sottoprodotti Riutilizzabili, nello specifico riutilizzabili per la combustione.
La definizione di sottoprodotto
La definizione di sottoprodotto ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Quella attuale, riportata nel d.lgs 152/06 all’art.184-bis è la seguente:
Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza
od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il nuovo decreto
Il decreto ministeriale 264/2016 introduce alcuni strumenti che il produttore può utilizzare al
fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni che permettono di qualificare un residuo come
sottoprodotto.
Il decreto, e la successiva circolare attuativa, chiariscono che l’utilizzo delle procedure previste
dal decreto è facoltativo. I produttori dei sottoprodotti, a seconda delle richieste che ricevono dai
propri clienti o di scelte di opportunità rispetto alla gestione di questi materiali, possono scegliere se
soddisfare la definizione di cui all’art. 184-bis dimostrando il rispetto delle 4 condizioni previste con
opportuna documentazione, oppure seguendo la strada tracciata dal decreto, che prevede la redazione
di una scheda tecnica per ogni sottoprodotto su fogli vidimati, una dichiarazione di conformità per ogni
lotto, e l’iscrizione a un registro gratuito dei sottoprodotti istituito dalle Camere di Commercio.